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San Pietro Terme Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Tel 051/6954111 Fax 051/6954141 |
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REGOLAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, DOZZA, MEDICINA, CASTEL GUELFO E MORDANO Indice Capo I Art. 1 -Oggetto del regolamento Capo II Art. 7 –Organi di governo Capo III Art. 10 -Organizzazione degli uffici
e del personale Capo IV Art. 13 -Accesso agli atti Capo V Art. 14 -Previsioni contabili e programmatiche Capo VI Art. 20 -Armonizzazione dei regolamenti
comunali Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge e dell’Atto costitutivo, le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell 'Associazione….., di seguito denominata “Associazione". 2. L'Associazione è costituita tra i comuni di Castel S. Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo e Mordano. L'adesione di altri comuni è subordinata alla modifica del presente regolamento e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'Associazione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. 3. Nessun Comune aderente all’Associazione può al contempo appartenere ad una unione o ad altra associazione intercomunale, né esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati al successivo art. 2, fatte salve quelle già esistenti. Art. 2 1. L'Associazione è costituita per l'esercizio in forma associata delle competenze conferite ai comuni dalla L.r. n. 3/1999; a tal fine, essa è individuata quale livello ottimale, ai sensi dell'art. 11 e 23 della predetta legge, per tutti i comuni ad essa aderenti. 2. L'Associazione si costituisce inoltre per l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni aderenti. In particolare, in via sperimentale, sono oggetto di valutazione in forma associata i seguenti servizi e funzioni: a) Sportello unico attività
produttive; 3. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art. 4. 4. L'Associazione promuove l'integrazione tra i comuni che la compongono ed il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini nell’intero territorio, anche tramite l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. 5. L'Associazione, nel rispetto della Costituzione Italiana, della legislazione vigente e del presente regolamento concorre a curare gli interessi e a promuovere lo sviluppo economico sociale e culturale delle comunità che risiedono nel territorio che la delimita, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti. 6. L’Associazione promuove, inoltre, il coinvolgimento dei comuni aderenti ai processi decisionali di interesse per le autonomie locali, mediante la partecipazione del proprio Presidente al Comitato regionale per le Unioni comunali di cui all’art. 24 della stessa legge. Art. 3 1. L’associazione, nell’ambito delle proprie funzioni, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici: a) Ottimizzare le risorse economiche,
sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni costituenti l'associazione,
al fine della loro piena valorizzazione; Art. 4 1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire: a) la tipologia di servizi e funzioni
oggetto di gestione associata; 2. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento, e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso. Art. 5 1. La sede dell'Associazione è individuata presso la sede municipale del comune di Castel S. Pietro Terme. 2. Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell'ambito del territorio dell'Associazione. 3. L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo. Art. 6 1. L'Associazione ha una durata di dieci anni. 2. Non è consentito il recesso dall'Associazione nei primi due anni dalla sua costituzione. Dopo tale data, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dal consiglio comunale, con il preavviso di almeno sei mesi. 3. Il recesso decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni. Ognuno degli enti partecipanti all'Associazione può recedere dall'esercizio di un singolo servizio e/o funzione, senza che questo comporti automaticamente il recesso dall'Associazione. 4. Il recesso dall’Associazione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita fin che i comuni componenti la medesima superino almeno i diecimila abitanti. In tal caso, la deliberazione di scioglimento è adottata dalla conferenza dei sindaci. 5. L'Associazione cessa per scadenza del termine di durata stabilito dal comma l) o a seguito di deliberazione di scioglimento, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza assoluta. 6. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la cessazione delle singole convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni, che rimangono in essere sino alla scadenza o al recesso deliberato secondo le modalità da esse previste. CAPO II Art. 7 1. Sono organi di governo dell'Associazione la Conferenza dei Sindaci, il Presidente, il Vice - Presidente. Art. 8 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore delegato per iscritto. 2. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 3. La Conferenza esercita le seguenti
funzioni: 4. La Conferenza dei Sindaci ha una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti ed è rinnovata all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni. 4bis . La Conferenza è parzialmente rinnovata anche nel caso di ingresso in Associazione di ulteriori Comuni. 5. La Conferenza è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Ciascun componente della Conferenza dei Sindaci può richiederne la convocazione su richiesta motivata. 6. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti. Art. 9 1. Il Presidente dell'Associazione intercomunale è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione nell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge. 2. La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile. 3. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno. 4. Il Presidente rappresenta l' Associazione intercomunale, anche negli organismi consultivi e di concertazione tra Regione ed enti locali previsti dalla legislazione regionale. 5. Il Presidente e il Vice-Presidente durano rispettivamente in carica due anni. 6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice - Presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Sindaco più anziano di età. CAPO III Art. 10 1. L'Associazione si avvale di norma degli uffici e del personale dei Comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata. 2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata viene regolato dalle singole convenzioni di cui all'art. 4, in modo tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità nella gestione. 3. Le convenzioni disciplinano, tra l'altro, il rapporto di servizio del personale preposto allo svolgimento delle attività associate con il comune individuato quale capofila, fermo restando il rapporto di impiego dei medesimi con l'ente di appartenenza. Art. 11 1. Al fine di assicurare il coordinamento e la sovraintendenza delle attività dell'Associazione, la Conferenza dei Sindaci designa un Direttore, individuato tra i dipendenti di uno degli enti associati. 2. Il Direttore cura 1’attuazione
delle finalità dell'Associazione e la realizzazione degli obiettivi
e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. Sovrintende alla
gestione dell'associazione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. A tale fine: 3. Il Direttore partecipa, in qualità di segretario, alle sedute della Conferenza dei Sindaci. Art. 12 1. Per ogni servizio e funzione da svolgere in forma associata il direttore istituisce apposito comitato tecnico composto dai responsabili dei rispettivi servizi o da altri dipendenti individuati dai Comuni associati. 2. Per ogni comitato tecnico il direttore individua un responsabile cui attribuisce il compito di coordinare le attività per la gestione associata del servizio o della funzione, in attuazione delle linee di orientamento adottate dalla Conferenza dei Sindaci. 3. Il comitato ha il compito di: Art. 13 1. L'Associazione garantisce l'accesso alle informazioni relative alle attività di propria competenza, secondo quanto previsto dalla L.241/90 e dal relativo Regolamento. CAPO V Art. 14 1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari dei singoli servizi gestiti in forma associata ed il prospetto economico - finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione. 2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, commi 2, 3 e 4. Art. 15 1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione, da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati. 2. Ogni comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico - finanziari di cui all'art.14. 3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune individuato come capofila, ai sensi della relativa convenzione, inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico- finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale, corredato da una relazione riassuntiva sul servizio. Art. 16 1. Ai fini del controllo economico della gestione nonché per le esigenze di rendicontazione dei Comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle singole convenzioni ed il Comune di Castel San Pietro Terme per le attività istituzionali dell'Associazione si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività istituzionali dell'Associazione. Art. 17 1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, i responsabili di ciascun Comitato tecnico, qualora ne ravvisino la necessità, presentano al Direttore la richiesta di modifiche da apportare ai prospetti economico- finanziari predisposti in sede di previsione. Le richieste sono sottoposte alla Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell’art.8, comma 3. 2. In caso di accoglimento delle richieste, le modifiche apportate ai prospetti economico- finanziari sono trasmesse dal Direttore dell'Associazione ai comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. Art.18 1. Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da una relazione del Presidente e da un documento finanziario riepilogativo, predisposto dal Direttore, desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione. 2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 10 maggio dell'anno successivo. Art. 19 1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni. 2. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i Comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell' Associazione. CAPO VI Art. 20 1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del Comune individuato come capofila in ciascuna convenzione fino alla armonizzazione dei singoli regolamenti. 2. Al fine di promuovere il coordinamento e la progressiva uniformazione dei regolamenti comunali disciplinanti le materie oggetto dell'attività dell'Associazione, la Conferenza dei Sindaci può istituire un’apposita commissione tecnica. Art. 21 1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai comuni aderenti, e divengono efficaci qualora approvate a maggioranza assoluta da tutti i consigli comunali. |
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